La contabilizzazione dei crediti d'imposta merita qualche considerazione, innanzi tutto con riferimento all'esercizio d'iscrizione. Il principio Oic 15 precisa che i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, cioè se rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società. La collocazione in bilancio dei crediti d'imposta deve tenere conto della modalità tecnica con cui è rispettato, nel Conto economico, il principio di competenza realizzato mediante la correlazione tra costi e ricavi. Se la legge definisce un bonus “contributo”, questo confluisce nella voce A.5 del Conto economico e impatta sul valore della produzione.