La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 9 settembre relativa alla causa C-294, ha dichiarato che non è incompatibile con il diritto dell’Unione una normativa interna secondo cui l’istanza di rimborso presentata da un soggetto non residente viene negata dall’ufficio a seguito della mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta da quest’ultimo, a prescindere dal fatto che detti documenti siano stati presentati dal soggetto passivo, di propria iniziativa, nell’ambito del successivo procedimento giudiziario promosso avverso la decisione di diniego del rimborso.