Il Tribunale di Lecce (ordinanza del 30 giugno 2021), ha stabilito che nei finanziamenti in pool possono procedere contro il debitore inadempiente tutte le banche finanziatrici ciascuna per la quota. Tuttavia, se nella convenzione interbancaria alla banca capofila viene conferito specifico incarico di amministrare il finanziamento ed eventualmente realizzare i diritti del pool, tutti gli altri istituti di credito non sono legittimati ad agire per il recupero del loro credito dinanzi al giudice dell'esecuzione.