La SuperAce (o “Ace innovativa”) sta raccogliendo un significativo interesse. Il notevole incremento del coefficiente di rendimento nozionale (aumentato dall’1,3% al 15%) e la possibilità di trasformare la variazione diminutiva in credito d’imposta di utilizzo immediato costituiscono aspetti di grande appeal. Tuttavia, occorre fin da subito avere chiaro lo scenario a medio termine delle scelte societarie relative alla distribuzione di utili, poiché il vincolo di “non distribuibilità” che grava sui due esercizi 2022 e 2023 è anch’esso un elemento da considerare attentamente, per non vanificare il beneficio. Il Decreto Sostegni-bis (articolo 19, commi 4 e 5) indica una serie di eventi che, se verificati nel 2022 o nel 2023, comporteranno la restituzione totale o parziale della SuperAce, sia qualora l’agevolazione sia stata fruita nella forma di variazione diminutiva, sia nel caso in cui sia stato scelto il credito d’imposta. Tali eventi, in pratica, sono rappresentati da riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci.