La CTR Lombardia con la sentenza n. 2343/III/202, ha affermato che in assenza di una espressa indicazione di decadenza nella legge istitutiva (L. 296/2006), non può ritenersi inesistente il credito d’imposta ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione senza essere stato indicato nel quadro RU. Pertanto, al fine di contestare l’indebita compensazione per l’eventuale non spettanza dell’agevolazione, l’ufficio non può avvalersi del più esteso termine di decadenza di cui all’articolo 27, comma 16, D.L. 185/2008, applicabile esclusivamente agli atti di recupero attinenti a crediti inesistenti e non anche a crediti non spettanti.