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I contributi versati alla previdenza complementare dal datore di lavoro non sono reddito imponibile per il dipendente

Pubblicato il 16 settembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il datore di lavoro, nel limite complessivo di euro 5.164,57, deduce i contributi alla previdenza complementare trattenuti al dipendente e non effettua la ritenuta fiscale su quelli posti a carico del datore. Se da un lato, ai fini della deducibilità fiscale, è irrilevante il soggetto che effettivamente versa la contribuzione al fondo di previdenza complementare; dall'altro, i contributi posti a carico del datore di lavoro non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
L'agenzia delle entrate, con interpello 589/2021, affronta la tematica della deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare analizzando, tramite una lettura sistematica, le norme tributarie di riferimento.
A tal riguardo: da un lato l'articolo 10 del Tuir (comma 1, lettera e-bis) prevede la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi sostenuti dal contribuente versati alle forme pensionistiche complementari alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 252/2005; dall'altro l’ articolo 8, al comma 4, prevede che «i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro» ai fondi di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
Alle due disposizioni sopra citate, per la gestione del reddito di lavoro dipendente in busta paga, si deve aggiungere la lettera h) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir la quale afferma che non concorrono a formare il reddito le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10. Analizzando il quadro normativo complessivo, l'amministrazione finanziaria precisa che la deducibilità deve essere ammessa anche nelle ipotesi di versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare da parte di uno solo dei soggetti, sia esso il lavoratore o il datore di lavoro.
L'Agenzia, quindi, conclude che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di 5.164,57 euro, anche se versati dal datore di lavoro. Pertanto, il sostituto d'imposta, in fase di elaborazione della busta paga del lavoratore e rispettando il limite complessivo di 5.164,57 euro, provvederà da un lato a dedurre i contributi trattenuti al dipendente e versati alla previdenza complementare; dall'altro a non incrementare l'imponibile fiscale con i contributi posti a carico del datore di lavoro.

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