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Ticket di licenziamento, l'Inps preannuncia il recupero delle differenze di contribuzione

Pubblicato il 20 settembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L'Inps, con lacircolare n. 137 del 17 settembre 2021, ha precisato che procederà al recupero delle differenze dovute per l'erroneo versamento del ticket di licenziamento di cui all'art. 2, c. da 31 a 35, legge n. 92/2012.
Tale forma di contribuzione, volta al finanziamento della NASpI, è dovuta dai soggetti datoriali in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che danno diritto alla NASpI. Ne deriva che il ticket risulta dovuto non soltanto nel caso di licenziamento del dipendente ma in tutte le circostanze a fronte delle quali il lavoratore ha diritto all'indennità di disoccupazione, così come, ad esempio, nella circostanza di dimissioni per giusta causa. Al riguardo, l'atto di prassi provvede a ricostruire il quadro della casistica richiamando le precedenti circolari n. 40/2020 e n. 48/2021 dell'Istituto oltre che il messaggio n. 3920/2020.
Secondo l'art. 2, c. 31, della legge n. 92/2012, il prelievo a carico del datore di lavoro è pari al 41 per cento del massimale mensile della NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Sul presupposto normativo il contributo è scollegato dall'importo della prestazione individuale del dipendente cessato essendo, per conseguenza, dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale.
Per i periodi lavorativi inferiori all'anno, l'onere deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto come precisato dall'INPS al paragrafo 3.1 della circolare n. 40/2020.In caso di licenziamento collettivo, ove non sia stato raggiunto l'accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte fermo restando che se l'azienda rientra nel campo di applicazione della CIGS è dovuto in ragione dell'82 per cento del massimale mensile NASpI.
Con la circolare n. 137/2021, l'Inps ha osservato che, in base a recenti controlli sulle proprie banche dati, la modalità di calcolo della contribuzione in argomento non è sempre stata conforme al disposto dell'articolo 2, c. 31, della legge n. 92/2012, essendo talvolta stata valorizzata in termini inferiori al dovuto per l'utilizzazione di una base di calcolo difforme dal massimale annuo della NASpI di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 22/2015.Secondo questa disposizione, "nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente (…), la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente (…)".
Ad una attenta analisi, non si può tuttavia non osservare che l'anomalia nel conteggio del ticket è stata originata dal messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015 con il quale l'Istituto ha precisato che "la somma limite di cui all'articolo 4, c. 2 del D.Lgs. 22/2015" dovesse essere stabilita in euro 1.195,00 e non in euro 1.300, con ciò individuando, per le interruzioni realizzatesi da "maggio 2015", la soglia annuale del contributo di cui all'art. 2, c. 31, della legge 92/2012 in euro 489,95 e l'importo massimo - riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi – in euro 1.469,85.
Nonostante questo, la circolare n. 137/2021 conclude specificando che, con apposito successivo messaggio saranno fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data del 17 settembre 2021. È auspicabile la disapplicazione delle sanzioni per effetto di errore scusabile indotto dalla prassi dell'Istituto medesimo o, al più, l'applicazione degli interessi legali ex art. 116, c. 15, lett. a), legge n. 388/2000.

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