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Green pass sul lavoro: chi non si adegua perde il diritto alla retribuzione

Pubblicato il 22 settembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 con cui vengono dettate le disposizioni in vigore, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, con riferimento alle misure di contenimento del Covid-19 e all’obbligo di possesso
del green pass per il personale delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro privati.
I datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né alcun ulteriore compenso o emolumento. In caso di violazione di tali disposizioni è l’applicazione di una sanzione che va da 600 a 1.500 euro.
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono la certificazione verde
COVID. Tale obbligo non si applica agli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.
Chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (incluso volontariato e formazione) è obbligato a possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Restano esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

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