L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 529/E/2021, ha confermato la rilevanza ai fini Iva degli aggiustamenti di transfer pricing infragruppo che si sostanzino in una reale variazione del corrispettivo per beni o servizi. In tal caso, al pari di tutte le cessioni con prezzo da determinare, l’Iva è applicata – provvisoriamente - sul corrispettivo inizialmente convenuto per la cessione o prestazione e poi rettificata tramite note di variazione (facoltative in caso di diminuzione) a seguito dell’aggiustamento di transfer pricing del prezzo.