L’Agenzia delle entrate limita il perimetro dell’agevolazione sulle imposte indirette dovute in occasione dei passaggi generazionali. Nella risposta a interpello n. 552/E/2021 viene adottata una interpretazione restrittiva dell’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, nella parte in cui – per i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge che abbiano ad oggetto partecipazioni in società di capitali – esclude dall’imposta sulle successioni e donazioni soltanto le quote o azioni mediante le quali «è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.». Nella sentenza n. 120/2020 sulla quale l’Agenzia delle entrate dichiara di fondare le proprie conclusioni, la Corte costituzionale, pur con-fermando la legittimità dell’articolo 3, comma 4-ter, in ordine alla specifica questione sottoposta al suo vaglio, ha incidentalmente “colto l’occasione” per mettere in luce talune incongruenze della stessa norma; quest’ultima, infatti, era stata introdotta sulla scorta di una raccomandazione del 1994 e di una comunicazione del 1998, entrambe della Commissione Europea, per l’esigenza di «evitare che il peso delle imposte nel momento della successione possa generare difficoltà finanziarie tali da mettere in pericolo la sopravvivenza dell’impresa, con una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico». Tuttavia, ha evidenziato la Consulta, l’articolo 3, comma 4-ter, per come oggi formulato, ha una portata molto più estesa. Desta, quindi, più di una perplessità che sia invece l’Amministrazione finanziaria a spingersi così al di là del tenore letterale dell’articolo 3, comma 4-ter; e ciò soprattutto per-ché la risposta a interpello n. 552/E/2021 introduce elevati margini di incertezza operativa.