La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26407/2021, ha stabilito che il PM può fondare la sua richiesta di fallimento basandosi sul c.d. modello 45, ovvero sugli atti che non costituiscono notizie di reato. L’istanza della pubblica accusa è, infatti, ammissibile anche se non fa alcun riferimento a un procedi-mento penale pendente.