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Ticket licenziamento: sul recupero arretrati non si applica la sanzione

Pubblicato il 28 settembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con l’approfondimento del 27 settembre 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro commenta la circolare INPS n. 437del 2021 che fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l’obbligo del c.d. ticket di licenziamento.
Il contributo è pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo è pertanto scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia part-time o full-time.
Il ticket licenziamento 2020 e 2021 ammonterebbe quindi a € (1.335,40 * 41%) = € 547,51 annuali, pari a € 1.642,53 per il triennio di anzianità. Un incremento, rispetto alle precedenti indicazioni di prassi fornite dall’Istituto, di ben 132,66 euro per ciascun ticket con anzianità di almeno tre anni e fino a 795,96 euro nei casi di licenziamento collettivo da parte di aziende che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGS, in mancanza di accordo.
La Fondazione Studi ritiene che la richiesta degli ulteriori importi dovuti a titolo di conguagli/regolarizzazioni avvenga senza l’applicazione né di interessi né di sanzioni civili e attraverso modalità operative che non impongano ulteriori adempimenti in termini di invio di flussi Uniemens regolarizzativi.

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