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Se l’impresa ha finito la cassa Covid c’è quella senza contributo addizionale

Pubblicato il 28 settembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Per quei datori di lavoro che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali correlati all’emergenza Covid, il decreto sostegni-bis (comma 3, articolo 40, Dl 73/2021) ha previsto comunque una facilitazione. Infatti, coloro che dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria di cui rispettivamente agli articoli 11 e 21 del Dlgs 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo stesso, fino al 31 dicembre 2021. Questa agevolazione deve intendersi rivolta alle aziende destinatarie della disciplina in materia di Cigo, nonché a quelle – sempre appartenenti al settore industriale – che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento) rientrano nel campo di applicazione della Cigs.
Restano invece esclusi dalla disposizione in esame i datori destinatari unicamente della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria, come le imprese esercenti attività commerciali e le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, i partiti politici e le imprese del trasporto aereo, a prescindere dal numero dei lavoratori. In ordine alla portata della norma, riguardo alla Cigo, si precisa che rientrano nella previsione di esonero dal versamento del contributo addizionale tutte le richieste di intervento diverse da quelle collegate ad eventi oggettivamente non evitabili: infatti, questi sono in ogni caso già esclusi da tale obbligo.Si evidenzia, inoltre, come – in base alla formulazione dell'articolo 40, del Dl 73 – le sole deroghe alla disciplina generale che regola l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale Cigo e Cigs sono rappresentate dal mancato obbligo, per le aziende richiedenti, del versamento del contributo addizionale e, con riferimento alla Cigs, anche dalla deroga dei termini procedimentali indicati agli articoli 24 e 25, del Dlgs 148 (in considerazione della proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021).
Pertanto, per accedere agli ammortizzatori in parola, permangono tutte le altre regole che governano le misure medesime, come, a titolo di esempio: l'incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti; per la Cigo, il rispetto delle tempistiche per l'invio delle domande di accesso all'ammortizzatore e l'obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata, contenente gli elementi probatori indispensabili per la concessione. Anche per il pagamento delle indennità si deve fare riferimento all'applicazione delle disposizioni ordinarie che ne disciplinano le modalità. Infine, si ricorda che tutti gli interventi di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica non rientrano nel computo dei limiti complessivi e singoli di durata dei trattamenti; quindi gli stessi sono neutralizzati ai fini delle richieste di cassa integrazione ordinaria.

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