Per i lavoratori fragili è estesa fino al 31 dicembre non solo l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, ma anche la disposizione per cui devono svolgere «di norma» l’attività in smart working.
A tale conclusione giunge il servizio studi del Senato, nell’illustrare gli effetti del decreto 111/2021, come modificato durante la conversione in legge e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In effetti, l’articolo 2-ter del Dl 111 stabilisce che, all’articolo 1, comma 481, della legge 178/2020, la data 30 giugno 2021 sia sostituita con 31 dicembre 2021.
Il comma 481, a sua volta, stabiliva che le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 (assenza uguale ricovero) e 2-bis (diritto allo smart working) del Dl 18/2020 si applicavano dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Sostituendo giugno con dicembre, entrambi i commi estendono gli effetti a tutto il 2021.
Ciò a prescindere dal fatto che nel comma 2-bis attualmente si legga che il diritto al lavoro agile vale «a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021». Questo perché il nuovo comma 481, modificato dal Dl 111/2021, non interviene sul testo dell’articolo 26 commi 2 e 2-bis, ma semplicemente ne estende la validità a prescindere dalle date in esso contenute.
Così interpretando la disposizione, si equiparerebbe peraltro la durata delle due forme di tutela. Infatti attualmente non è operativa l’equiparazione dell’assenza al ricovero perché la copertura normativa si è fermata al 30 giugno, mentre il diritto allo smart working è stato prorogato al 31 ottobre dal decreto legge 105/2021.
Per l’equiparazione dell’assenza al ricovero resta comunque il nodo del tetto massimo di 180 giorni in un anno, che sarebbe già stato superato dai lavoratori che ne hanno fruito da gennaio.