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L’esonero dall’assunzione dei disabili più caro da gennaio

Pubblicato il 01 ottobre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il ministero del Lavoro aggiorna gli importi del contributo esonerativo dell’assunzione dei disabili nonché delle sanzioni amministrative per violazione degli obblighi del datore di lavoro in materia di collocamento obbligatorio. Il ministero del Lavoro ha comunicato infatti la firma, da parte del ministro Andrea Orlando, di due decreti.
Il primo adegua con decorrenza 1° gennaio 2022 l’importo del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, comma 3, della legge 68/1999, innalzando il valore giornaliero da 30,64 a 39,21 euro. Questo importo è versato dalle aziende che, per speciali condizioni di lavoro, sono parzialmente esonerate (nei limiti del 60%) dall’assolvimento dell’obbligo di assunzione di disabili di cui all’articolo 3 della legge 68/1999 ed è dovuto per ciascuna giornata lavorativa e per ciascun disabile non assunto.
Il secondo provvedimento, dopo quasi undici anni dall’ultimo aggiornamento, adegua l’importo delle sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 15 della legge 68/1999 in caso di violazione degli obblighi ivi previsti. Per omessa o ritardata presentazione telematica del prospetto informativo, dovuto in base all’articolo 9, comma 6, della legge 68/1999, la sanzione è innalzata da 635,11 a 702,43 euro, a cui deve aggiungersi la maggiorazione di 34,02 euro (prima 30,76) per ciascun giorno di ritardo.
Inoltre, in conseguenza dell’adeguamento dal prossimo anno del contributo esonerativo, viene incrementata quasi del 30% la sanzione per mancato adempimento dell’obbligo di riserva (articolo 3 della legge 68/1999), pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di mancata assunzione del disabile. Il nuovo importo giornaliero pari a 196,05 euro (prima 153,20), viene come sempre applicato solo dopo che siano decorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo.
Gli aggiornamenti dei valori del contributo esonerativo e delle sanzioni amministrative arrivano proprio nel momento in cui il tema del collocamento obbligatorio torna a essere centrale nella gestione del personale delle aziende con almeno 15 dipendenti. Infatti, con l’esaurimento della cassa integrazione con causale Covid-19, viene meno la sospensione degli obblighi assunzionali dei disabili e delle categorie protette, espressamente consentita dal ministero con la circolare 19/2020, previa presentazione di un’apposita istanza aziendale agli uffici territorialmente competenti.
Terminata la cassa integrazione per Covid, potranno continuare a richiedere e beneficiare della sospensione degli obblighi i datori che ricorreranno all’ammortizzatore sociale straordinario disciplinato dal Dlgs 148/2015.

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