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Sì alle tasse sulle mance, sono redditi da lavoro

Pubblicato il 01 ottobre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Via libera della Cassazione al pagamento delle tasse sulle mance. Un deciso cambio di passo, rispetto al passato, che la Suprema corte giustifica leggi alla mano. L’attuale articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, nel testo post-riforma Irpef del 2004, prevede, infatti, una nozione onnicomprensiva di reddito da lavoro dipendente, non più limitata al salario percepito dal datore di lavoro. Nella definizione in vigore rientrano dunque tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, collegate al rapporto di lavoro. E quindi anche le mance che, anche quando non sono ricevute direttamente dal datore di lavoro, hanno origine dal rapporto subordinato e costituiscono un’entrata «sulla cui percezione il dipendente – scrive la Corte – può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento».
Partendo da questo principio i giudici di legittimità, con la sentenza 26512/2021 depositata ieri, accolgono il ricorso dell’agenzia delle Entrate impegnata in una querelle con il capo ricevimento di un lussuoso Hotel a 5 stelle della Costa Smeralda. Ad avviso del fisco le generose mance dei vacanzieri avevano portato nelle tasche del dipendente dell’albergo circa 84 mila euro in un solo anno. Denaro, elargito in cambio della cortese accoglienza, che l’agenzia delle Entrate aveva catalogato come reddito da lavoro dipendente non dichiarato.
Contro l’accusa di evasione il contribuente si era rivolto ai giudici, sottolineando che l’amministrazione non poteva contare su nessuna norma a sostegno della sua tesi. La Commissione tributaria regionale si era trovata d’accordo con il lavoratore. Secondo i giudici tributari, Tuir alla mano, le regalìe non potevano essere considerate tassabili perché non comprese nel reddito da lavoro dipendente.
Una conclusione motivata dalla natura aleatoria delle mance e dal fatto che le elargizioni arrivavano direttamente dal cliente, senza alcuna relazione con il datore di lavoro. Ieri però per il concierge è arrivata la doccia fredda della Suprema corte. Le mance non “condivise” con il fisco, rientrano nel quadro normativo che detta una sola linea per il reddito da lavoro dipendente, sia ai fini fiscali sia contributivi. I giudici di legittimità avvertono dunque che «in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione».
Una decisione adottata malgrado la circolare 3/2018 dell’agenzia delle Entrate escluda, dalla tassazione le donazioni di modico valore, richiamando l’articolo 783 del Codice civile.

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