Nella composizione negoziata della crisi d’impresa l’esperto, nominato a seguito dell’istanza presentata dall’imprenditore sulla piattaforma telematica nazionale, costituisce la figura di riferimento della procedura. L’esperto è una figura terza che non si sostituisce all’imprenditore. L’assenso dell’esperto è fondamentale per consentire gli atti di straordinaria amministrazione, o quando si chieda al tribunale di ricondurre ad equità le condizioni di un contratto. E sempre l’esperto compartecipa delle variegate possibilità di chiusura/composizione assistita della crisi, ponendo il suo sigillo sia sulle soluzioni negoziali di remissione o di moratoria, sia sui piani di risanamento, per i quali ultimi la sua firma sostituisce l’attestazione prevista dall’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F..