La CTR Lombardia, con la sentenza n. 3129/III/2021, ha stabilito che la natura pertinenziale di un’area edificabile ai fini Imu deve essere dimostrata dalla sua stabile destinazione a servizio o ornamento del fabbricato. Allo scopo, non è sufficiente che essa sia adibita a giardino, poiché tale funzionalità ben può essere rimossa in qualunque momento. Ciò, tanto più che la asserita qualificazione pertinenziale appare contrastata sia dall’assenza di riscontri dichiarativi sia dall’attività svolta dal titolare della stessa finalizzati all’ottenimento di concessioni a edificare.