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Evitare il rientro al lavoro del dipendente non completamente guarito dal Covid-19

Pubblicato il 05 ottobre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la raccomandazione 5-2020 della sovrintendenza sanitaria centrale, pubblicata ieri, Inail ha fornito indicazioni in particolare su due aspetti di gestione del periodo di inabilità temporanea assoluta da infortunio Covid-19.
Per quanto concerne l'inizio della malattia, l'istituto afferma che l'inabilità inizia dall'astensione dal lavoro, seppur questa sia conseguenza di un quadro sindromico non specifico, quali i sintomi dell'influenza ad esempio, che di seguito viene ricondotto a Covid-19. In tale ambito per certificare l'infortunio è utile qualunque documentazione medica, anche quella rilasciata per la condizione di malattia nei confronti dell'Inps.
La conclusione dell'inabilità temporanea, invece, deve avvenire a fronte di due test molecolari negativi e assenza di sintomi. Viene sottolineato che «i concetti di guarigione clinica, di stabilizzazione del quadro e di prognosi medico-legale, non sempre coincidenti per le lesioni infortunistiche, devono risultare sovrapponibili. Ciò al fine…di evitare di riammettere al lavoro soggetti non ancora guariti completamente dall'infezione, creando in tal fatta situazioni di pericolo per se stessi o di diffusione del contagio ad altri lavoratori».
Con la raccomandazione 8/2020 , invece, si afferma che per i lavoratori esposti a rischio elevato di contagio si applica la presunzione semplice a meno di prova contraria. Tuttavia in alcuni casi l'istruttoria medico-legale, condotta sulla base di quattro principi ricordati nella raccomandazione, non consente di soddisfare il nesso causale. La presunzione semplice, si legge «consente di superare la indeterminatezza del momento di contagio, in presenza di elementi di prova gravi, precisi e concordanti, che devono scaturire dall'istruttoria medico-legale.la presunzione semplice, quindi, facilita il riconoscimento per le categorie a elevato rischio, senza però introdurre alcun automatismo».
Quanto a un possibile ampliamento delle categorie di lavoratori a rischio elevato, il fatto che un lavoratore non vi rientri «non preclude, né pregiudica in alcun modo l'ammissione del caso a tutela, anche quando ci si trovi in una condizione di solo rischio generico aggravato».

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