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Super ACE - Trattamento contabile

Pubblicato il 13 ottobre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La "super ACE" di cui all'art. 19 co. 2-7 del DL 73/2021, in alternativa all'ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto e previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
L'ordinaria fruizione della super ACE determina la rilevazione di un minor costo per imposte, da classificare alla voce 20 del Conto economico.
Ove, invece, l'agevolazione sia trasformata in credito d'imposta, si potrebbe qualificare il bonus fiscale nell'ambito dei contributi in conto capitale. In tal caso, in contropartita al credito di imposta si rileverebbe un provento, da classificare nella voce A.5 del Conto economico.
In alternativa, si potrebbe prospettare la rilevazione di un minore costo per imposte dirette, da classificare nella voce 20 (come prospettato in riferimento alla possibilità, introdotta dall'art. 19 co. 1 del DL 91/2014, di trasformare le eccedenze di "ACE ordinaria" in crediti d'imposta a riduzione dell'IRAP a debito).
Da ultimo, si potrebbe ipotizzare di collocare il provento da super ACE nella voce A.5, laddove il credito dovesse essere utilizzato in compensazione con contributi previdenziali o imposte indirette, piuttosto che nella voce 20, se utilizzato per compensare imposte dirette.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).