La "super ACE" di cui all'art. 19 co. 2-7 del DL 73/2021, in alternativa all'ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto e previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
L'ordinaria fruizione della super ACE determina la rilevazione di un minor costo per imposte, da classificare alla voce 20 del Conto economico.
Ove, invece, l'agevolazione sia trasformata in credito d'imposta, si potrebbe qualificare il bonus fiscale nell'ambito dei contributi in conto capitale. In tal caso, in contropartita al credito di imposta si rileverebbe un provento, da classificare nella voce A.5 del Conto economico.
In alternativa, si potrebbe prospettare la rilevazione di un minore costo per imposte dirette, da classificare nella voce 20 (come prospettato in riferimento alla possibilità, introdotta dall'art. 19 co. 1 del DL 91/2014, di trasformare le eccedenze di "ACE ordinaria" in crediti d'imposta a riduzione dell'IRAP a debito).
Da ultimo, si potrebbe ipotizzare di collocare il provento da super ACE nella voce A.5, laddove il credito dovesse essere utilizzato in compensazione con contributi previdenziali o imposte indirette, piuttosto che nella voce 20, se utilizzato per compensare imposte dirette.