Il provv. Agenzia delle Entrate 14.2.2008 n. 23681 individua, tra le cause di disapplicazione delle società non operative (art. 30 della L. 724/94), quella relativa alle "società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive". Analoga causa è prevista dall'art. 1, lett. e) del provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2012 in relazione alle società in perdita sistematica.
La disposizione, valorizzando la risposta positiva ad interpello ottenuta con riferimento "ad un precedente periodo di imposta" anche per i "periodi di imposta successivi" ammetterebbe la possibilità di disapplicare la disciplina delle società non operative per il periodo di imposta 2020 in virtù dell'accoglimento dell'interpello, ad esempio, per il periodo di imposta 2018, subordinatamente alla circostanza, normativamente richiesta, per cui non vi siano modifiche rispetto alle situazioni scrutinate dall'Agenzia.