Il vaccino non può prevenire ogni fattore di rischio anti covid-19 sui luoghi di lavoro. Le aziende sono tenute ad adottare ogni ulteriore misura di sicurezza necessaria ad evitare le occasioni di contagio. Lo ha precisato il Tribunale di Bergamo con la sentenza 4318 dello scorso 27 settembre che ha allargato le maglie della responsabilità datoriale, centrandola non solo sugli obblighi di legge dettati dalle prescrizioni emergenziali, ma anche sull’osservanza delle norme generali sulla sicurezza sui luoghi di lavoro già previste dal Dlgs 81/2008 e dall’articolo 2087 del Codice civile.
Il caso trae origine dal ricorso di un’assistente socio-sanitaria che era stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione per non essersi voluta vaccinare, sostenendo di avere diverse allergie e di avere molti anticorpi, come sarebbe risultato dal test sierologico prodotto. Il datore di lavoro aveva preso la decisione di allontanarla per ragioni di sicurezza prima dell’entrata in vigore del Dl 44/2021 che ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Per il giudice il fatto non rileva perché il datore di lavoro ha obblighi più ampi di quelli previsti dalle singole norme emergenziali che si fondano su doveri generali preesistenti, di cui devono tenere conto i protocolli aziendali.
Ciò significa che anche dopo l’entrata in vigore del Dl 127/2021 che ha introdotto l’obbligo di green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati sarà onere del datore di lavoro adottare anche quelle misure di sicurezza cosiddette “innominate” che possano in concreto tutelare la salute del lavoratore, oltre a quelle già previste dai protocolli anti-covid per i luoghi di lavoro. Ma non solo. Il problema (delicato) potrebbe porsi anche per tutti quei lavoratori che dal 15 ottobre potranno entrare in azienda pur non essendo vaccinati per particolari esenzioni legate al proprio stato di salute. Il medico competente potrebbe comunque ritenerli non idonei a quella precisa mansione per il rischio di contagiare gli altri lavoratori. Sarà decisiva la valutazione in concreto delle modalità di lavoro e la mappatura dei locali aziendali e delle eventuali situazioni di pericolo.
Alcune aziende, poi, oltre al vaccino, potranno legittimamente richiedere anche un test molecolare. Cosa che di fatto avviene già quando il tipo di mansione, ad esempio, non consenta di indossare sempre la mascherina o di rispettare le distanze minime di sicurezza. «Non appare ragionevole – si legge nella pronuncia – che l’osservanza delle sole prescrizioni protocollari possa esaurire gli obblighi imposti al datore di lavoro da una disposizione a contenuto aperto e mobile come quella dell’articolo 2087 del Codice civile». D’altra parte è il datore di lavoro il soggetto su cui ricadono le responsabilità finali della tutela della salute dei propri dipendenti. In sintesi, è rimesso al prudente apprezzamento del datore di lavoro prevedere misure protettive ulteriori che non potranno essere sindacate dal lavoratore.