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Esonero under 36 fruibile solo dopo la restituzione degli sconti precedenti

Pubblicato il 12 ottobre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il nuovo esonero contributivo per gli under 36 presuppone la restituzione dell’esonero under 35, nonché dell’esonero Sud eventualmente già fruiti nell’anno 2021
È quanto emerge con chiarezza dal messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 con cui l’Inps ha finalmente fornito le istruzioni operative per beneficiare dello sconto contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di giovani con meno di 36 anni di età, effettuate dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 1, commi 10-15, della legge n. 178/2020 (si veda l’articolo dell’8 ottobre 2021).
Prima di questo chiarimento, i datori di lavoro e i consulenti avevano il dubbio che l’applicazione del precedente esonero previsto dalla legge di bilancio 2018 (cosiddetto incentivo Geco) escludesse la possibilità di optare per il nuovo incentivo, più generoso del primo in quanto pari al 100% (fino ad un massimo di 6mila euro annui), applicabile altresì per 48 mesi (anziché per i tradizionali 36) per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel Sud.
Con il recente messaggio l’Inps rimuove tali dubbi, precisando che per poter fruire del nuovo incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2021 i datori devono preliminarmente restituire gli sconti già fruiti ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108, della legge n. 205/2017, esponendoli nel flusso Uniemens con lo specifico codice causale M472.
All’interno del medesimo provvedimento, l’Inps fornisce anche le istruzioni per restituire la cosiddetta decontribuzione Sud ex articolo 1, commi 161-168, della legge di bilancio 2021, che nelle ultime righe della circolare n. 56/2021 aveva dichiarato non compatibile con il nuovo esonero assunzionale introdotto dalla legge di bilancio 2021.
In questo modo anche le aziende che avessero fruito dell’esonero Sud, sulla base di quanto risultava consentito dalla circolare Inps n. 122/2020 che espressamente lo definiva compatibile con l’esonero under 35 della legge di bilancio 2018 (si veda l’articolo del 27 gennaio 2021), potranno accedere allo sgravio under 36, esponendo la restituzione del bonus Sud nel flusso Uniemens con lo specifico codice causale M543.
I datori dovranno quindi operativamente ricostruire l’ammontare degli esoneri (under 35 e/o Sud) fruiti nel 2021 oggetto di restituzione, al fine di indicarli nella denuncia contributiva del mese in cui invece utilizzeranno il nuovo esonero under 36, senza peraltro che sia necessario procedere a rettifiche dei flussi già trasmessi. Le procedure di regolarizzazione dovranno, infatti, essere utilizzare solo dalle aziende che nelle more delle istruzioni amministrativa abbiano sospeso o cessato l’attività, e che invece intendano avvalersi del nuovo esonero under 36.

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