La CTP di Torino, con la sentenza n. 706/II/2021, ha stabilito che va considerata esterovestita (ossia solo formalmente con sede all’estero, ma di fatto con sede in Italia) la società con un amministratore unico (e socio unico) ufficialmente iscritto all’Aire ma, di fatto, operante stabilmente in Italia e in presenza di documentazione commerciale ed extracontabile reperita presso una società italiana.