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Nell’impresa sociale il 70% dei ricavi da attività di interesse generale

Pubblicato il 21 ottobre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il modello dell’impresa sociale prende vita. Con i recenti decreti pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» (D.M. del 7 settembre 2021 e 22 giugno 2021) inizia a delinearsi l’ambito operativo per questa particolare categoria di enti del terzo settore. Due gli aspetti da tenere a mente: i limiti quantitativi necessari per rispettare il requisito della prevalenza nello svolgimento di attività di interesse generale (articolo 2, D.Lgs. 112/2017) e le modalità di coinvolgimento di lavoratori e ad altri soggetti. Sotto il primo fronte, il D.Lgs. 112/2017 fissa le regole per l’esercizio in via principale dell’attività di interesse generale: i ricavi relativi devono essere superiori al 70% rispetto a quelli complessivi (articolo 2, comma 3). Una soglia, quella del 70%, che se non raggiunta nel corso di un solo esercizio non comporterà l’automatica perdita della qualifica di impresa sociale ma il solo obbligo di darne comunicazione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio al ministero del Lavoro o al Mise, in caso si tratti di impresa sociale costituita in forma cooperativa. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).