Il modello dell’impresa sociale prende vita. Con i recenti decreti pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» (D.M. del 7 settembre 2021 e 22 giugno 2021) inizia a delinearsi l’ambito operativo per questa particolare categoria di enti del terzo settore. Due gli aspetti da tenere a mente: i limiti quantitativi necessari per rispettare il requisito della prevalenza nello svolgimento di attività di interesse generale (articolo 2, D.Lgs. 112/2017) e le modalità di coinvolgimento di lavoratori e ad altri soggetti. Sotto il primo fronte, il D.Lgs. 112/2017 fissa le regole per l’esercizio in via principale dell’attività di interesse generale: i ricavi relativi devono essere superiori al 70% rispetto a quelli complessivi (articolo 2, comma 3). Una soglia, quella del 70%, che se non raggiunta nel corso di un solo esercizio non comporterà l’automatica perdita della qualifica di impresa sociale ma il solo obbligo di darne comunicazione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio al ministero del Lavoro o al Mise, in caso si tratti di impresa sociale costituita in forma cooperativa.