Rebus decorrenza per la cancellazione delle opzioni per il patent box. Il D.L. 146/2021, ieri in Gazzetta e in vigore da oggi, non scioglie i dubbi degli operatori che hanno avviato o rinnovato il patent box nel 2020 ma che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non hanno ancora esercitato l’opzione. L’Agenzia delle entrate, a cui è delegato il compito di emanare norme di attuazione, dovrebbero salvare i regimi già avviati con comportamento concludente prima della abrogazione della norma, anche in assenza di comunicazione trasmessa prima del decreto. L’articolo 6, D.L. 146/2021 prevede la sostituzione del patent box con un nuovo meccanismo opzionale mediante il quale i costi di ricerca e sviluppo relativi ai medesimi beni immateriali (oltre ai marchi) sono maggiorati ai fini fiscali (Ires e Irap) del 90%. Chi entra nel regime delle super deduzioni (che è vincolante per 5 esercizi ed è rinnovabile) dovrà rinunciare, per l’intera durata dello stesso, a usufruire del tax credit R&S (L. 160/2019) con riferimento ai medesimi costi a deduzione maggiorata. Vincolo che invece non sussisteva per il precedente patent box. A far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale, cioè da oggi, vengono abrogate (comma 10) le norme della L. 190/2014 e del D.L. 34/2019 che disciplinano il patent box.