Per fronteggiare le conseguenze occupazionali della pandemia, il decreto legge 146/2021 estende la cassa integrazione Covid, vale a dire lo strumento più snello utilizzato per fronteggiare la crisi legata all’emergenza epidemiologica che, per il settore industriale, è generalmente cessata il 30 giugno scorso. A beneficiare di quella che, nell’ottica di una ripresa generalizzata, è auspicabile possa essere l’ultima tranche, sono i datori di lavoro che operano in settori non industriali e che sono tutelati dal Fondo di integrazione salariale (Fis), dai fondi di solidarietà bilaterali e dalla Cigd.
L’ammissione alla proroga del sostegno si può ottenere sempreché le aziende sospendano o riducano l’attività lavorativa a causa del Covid-19. Invero, oggi sembra molto più puntuale riferirsi a un’interruzione di attività collegata agli effetti - striscianti e conseguenti - della pandemia che ha afflitto la nostra società negli ultimi 18 mesi. I datori di lavoro sopra indicati potranno contare su un ulteriore periodo di trattamenti, riguardanti l’arco temporale che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, per un massimo di 13 settimane.
L’accesso è soggetto a una stringente condizione: gli interessati devono essere stati autorizzati a fruire di tutte le precedenti 28 settimane previste dal decreto Sostegni (Dl 41/2021). Su questo specifico punto vale la pena fare una precisazione, più di forma che di sostanza. Le 28 settimane, decorrenti dal 1° aprile 2021 (ma che in alcuni casi potevano iniziare dal 26 marzo), vanno oltre il 30 settembre e, conseguentemente, le nuove richieste interesseranno un periodo più ristretto. Puntualizziamo, tuttavia, che la copertura dell’ammortizzatore sociale copre, comunque, l’intero anno 2021.
Gli altri datori di lavoro beneficiari dell’ulteriore aiuto sono le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili. Per queste imprese si prevede un’aggiuntiva tranche massima di nove settimane di Cigo Covid per l’ultimo trimestre 2021.
Nel testo definitivo è stato risolto un profilo di criticità, evidenziato sul Sole 24 Ore del 19 ottobre in base alla bozza del decreto, per cui l’accesso alle nuove settimane era riservato solamente a chi avesse ottenuto l’autorizzazione a fruire di tutte le precedenti 17 settimane del decreto Sostegni-bis. Questa condizione avrebbe rischiato di lasciare senza ammortizzatori sociali, per novembre e dicembre, i datori di lavoro che nei mesi precedenti non hanno avuto bisogno interamente del sostegno, ma ora è stata superata e il nuovo periodo potrà essere richiesto una volta decorso quello precedentemente autorizzato in base al decreto legge 73/2021, a prescindere dalla relativa durata di quest’ultimo.
Per tutte le misure prorogate si confermano: l’esonero dal contributo addizionale; il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento richiesto; i termini di inoltro delle relative istanze.