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Novità in materia di riscossione del c.d. “Decreto Fiscale”

Pubblicato il 25 ottobre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la pubblicazione sulla GU 31.10.2021, n. 252 del DL n.146/2021 (c.d. “Decreto fiscale”, di seguito “Decreto”) sono entrate in vigore dal 22.10.21 le seguenti disposizioni in materia di riscossione:
  1. riammissione nei termini dei versamenti scaduti relativi alla “rottamazione – ter” e “saldo /stralcio”: ai sensi dell’art. 1 del Decreto, il versamento delle rate da corrispondere nel 2020, il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07 del 2021 è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle definizioni, se effettuato integralmente entro il 30.11.2021 (al nuovo termine è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni, pertanto è possibile effettuare il versamento entro il 06.12.21).
  2. estensione del termine di pagamento delle cartelle: ai sensi dell’art. 2 del Decreto, per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo 01.09 – 31.12.21, il termine di pagamento delle somme risultanti dal ruolo sono estese a 150 giorni anziché 60 giorni stabiliti del comma 2 dell’art. 25 DPR n. 602/73. Si specifica che il termine per la proposizione del ricorso rimane invariato (rimanendo invariato a 60 giorni dalla notifica) e l’estensione non interessa le ingiunzioni di pagamento notificate dagli Enti territoriali (Comuni/Regioni).
  3. estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dai piani di rateazione in essere all’08.03.2020: in generale, ai sensi dell’art. 19 DPR n. 602/73, la decadenza interviene a seguito del mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. L’art. 3 del Decreto estende il numero di rate da 10 (ai sensi del comma 2-ter dell’art. 68, DL n. 18/20 “Decreto Ristori”) a 18.
  4. Riammissione automatica ai piani di rateazione in essere alla data del 08.03.20, per i debitori decaduti al 22.10.21 ai sensi dell’art. 19 DPR n. 602/73: questa tipologia di debitore poteva provvedere al versamento delle rate sospese dal 08.03.20 al 31.08.21, entro il 31.10.

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