Notizia

Riversamento spontaneo Credito R&S periodo 2015-2019

Pubblicato il 26 ottobre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

I soggetti che al 22.10.2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, possono riversare il credito utilizzato senza applicazione di sanzioni e interessi. Il riversamento è riservato:
  1. ai soggetti che nei suddetti periodi d'imposta abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta
  2. ai soggetti che, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'art. 3, DL n. 145/2013 in maniera non conforme all'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 72, DL n. 145/2018, in base al quale il riconoscimento del credito d'imposta in esame ai soggetti residenti commissionari che effettuano attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti / localizzate in altri Stati UE / SEE / Stati compresi nell'elenco di cui al DM n. 220/96, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati in Italia
  3. ai soggetti che hanno commesso errori nella quantificazione / individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità / determinazione della media storica di riferimento.
Il riversamento non spetta qualora il credito d'imposta sia il risultato:
  • di condotte fraudolente
  • di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate
  • di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti
  • in caso manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
Al fine di beneficiare dell'agevolazione di riversamento in esame i soggetti interessati:
  • devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022. Il contenuto e le modalità di trasmissione della richiesta saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.5.2022
  • devono riversare il credito entro il 16.12.2022. Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima entro il 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024, maggiorate degli interessi legali con decorrenza dal 17.12.2022.
Il perfezionamento del riversamento esclude la punibilità dell'indebita compensazione ai sensi dell'art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000 (precludendo pertanto ripercussioni sul piano penale).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...