I soggetti che al 22.10.2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, possono riversare il credito utilizzato senza applicazione di sanzioni e interessi. Il riversamento è riservato:
- ai soggetti che nei suddetti periodi d'imposta abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta
- ai soggetti che, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'art. 3, DL n. 145/2013 in maniera non conforme all'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 72, DL n. 145/2018, in base al quale il riconoscimento del credito d'imposta in esame ai soggetti residenti commissionari che effettuano attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti / localizzate in altri Stati UE / SEE / Stati compresi nell'elenco di cui al DM n. 220/96, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati in Italia
- ai soggetti che hanno commesso errori nella quantificazione / individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità / determinazione della media storica di riferimento.
Il riversamento non spetta qualora il credito d'imposta sia il risultato:
- di condotte fraudolente
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate
- di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti
- in caso manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
Al fine di beneficiare dell'agevolazione di riversamento in esame i soggetti interessati:
- devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022. Il contenuto e le modalità di trasmissione della richiesta saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.5.2022
- devono riversare il credito entro il 16.12.2022. Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima entro il 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024, maggiorate degli interessi legali con decorrenza dal 17.12.2022.
Il perfezionamento del riversamento esclude la punibilità dell'indebita compensazione ai sensi dell'art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000 (precludendo pertanto ripercussioni sul piano penale).