Notizia

Riversamento spontaneo Credito R&S periodo 2015-2019

Pubblicato il 26 ottobre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

I soggetti che al 22.10.2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, possono riversare il credito utilizzato senza applicazione di sanzioni e interessi. Il riversamento è riservato:
  1. ai soggetti che nei suddetti periodi d'imposta abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta
  2. ai soggetti che, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'art. 3, DL n. 145/2013 in maniera non conforme all'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 72, DL n. 145/2018, in base al quale il riconoscimento del credito d'imposta in esame ai soggetti residenti commissionari che effettuano attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti / localizzate in altri Stati UE / SEE / Stati compresi nell'elenco di cui al DM n. 220/96, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati in Italia
  3. ai soggetti che hanno commesso errori nella quantificazione / individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità / determinazione della media storica di riferimento.
Il riversamento non spetta qualora il credito d'imposta sia il risultato:
  • di condotte fraudolente
  • di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate
  • di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti
  • in caso manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
Al fine di beneficiare dell'agevolazione di riversamento in esame i soggetti interessati:
  • devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022. Il contenuto e le modalità di trasmissione della richiesta saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.5.2022
  • devono riversare il credito entro il 16.12.2022. Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima entro il 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024, maggiorate degli interessi legali con decorrenza dal 17.12.2022.
Il perfezionamento del riversamento esclude la punibilità dell'indebita compensazione ai sensi dell'art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000 (precludendo pertanto ripercussioni sul piano penale).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).