L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 743/E/2021, ha chiarito che la cessione semplificata delle eccedenze Ires in base all’articolo 43-ter, D.P.R. 602/73 a favore di controllate residenti può essere effettuata anche se la controllante cedente è non residente.
L’istante è la stabile organizzazione in Italia di una società francese controllata al 60% da una capogruppo francese, che ha maturato un credito Ires formato da ritenute subite, acconti versati in eccedenza e trasformazione di imposte anticipate. L’istante intende cedere tali eccedenze a una delle società italiane del gruppo, secondo la procedura semplificata operante in caso di cessione infragruppo delle eccedenze Ires, la quale prevede non sia necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata purché cedente e cessionaria indichino gli estremi della cessione in dichiarazione. Il dubbio nasce poiché al vertice della catena vi è un soggetto non residente e l’articolo 43-ter comma 4 fa riferimento a «ente o società controllante» senza specificare altro. Il tenore letterale dell’articolo 43-ter non impedisce che il «gruppo fiscale» sia controllato da una società non residente, ciò che rileva è che le controllate italiane (cedenti o cessionarie) siano costituite sotto forma di società di capitali.