È stata pubblicata sulla G.U. 23.10.2021, n. 254, la Legge n. 147/2021 di conversione del DL n. 118/2021 contenente “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”. Nell’ambito di tale Decreto è stato disposto un ulteriore rinvio dell’entrata in vigore di alcune previsioni del D.lgs. n. 14/2019, c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
In particolare, tra le altre, è stato previsto il differimento del termine entro il quale le srl devono provvedere alla nomina dell’organo di controllo / revisore qualora abbiano superato i “nuovi” limiti dimensionali di cui all’art. 2477, C.c. Si rammenta che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo in capo alle srl sorge al verificarsi di (almeno) una delle seguenti condizioni: la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti o ha superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei nuovi limiti previsti (euro 4 milioni di attivo di stato patrimoniale, euro 4 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni, numero di dipendenti occupati in media nell’esercizio superiore a 20 unità).
Ora, a seguito della modifica apportata al comma 3 del citato art. 379 dall’art. 1-bis, DL n. 118/2021 (introdotto in sede di conversione) è previsto che: “le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo [16.3.2019], quando ricorrono i requisiti… (omissis)… devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni… (omissis)… entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022”.
Di conseguenza la nomina va effettuata entro la data di approvazione del bilancio 2022 che, si rammenta, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare dovrà intervenire nel mese di aprile / giugno 2023.
Va considerato che, stante il nuovo riferimento alla data di approvazione del bilancio 2022, al fine della verifica del superamento dei limiti dimensionali cui è collegato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo assumono rilevanza i parametri relativi ai bilanci 2021 e 2022 e il primo bilancio da sottoporre a revisione sarà quello chiuso al 31.12.2023.