Chi introduce in Italia beni a scopo di lavorazione può fruire del regime di perfezionamento attivo, evitando di pagare dazi e Iva. Ma l’operatore potrebbe decidere di importare i beni a titolo definitivo assolvendo anche l’Iva in dogana, senza tuttavia divenirne proprietario. In questo caso ci si domanda se spetti la detrazione dell’imposta. L’orientamento favorevole si fonda sulla risoluzione n. 96/E/2007 che ha ammesso la detrazione dell’Iva sulle importazioni in prestito d’uso di metalli preziosi (per i quali il pagamento di compensi per l’uso è solo eventuale), non ritenendo necessaria la proprietà dei beni importati, conformemente a Cassazione, sentenza n. 7016/2001. Ciò che conta, infatti, sarebbe solo il nesso fra il bene importato e l’esercizio dell’attività, in linea con le conclusioni della sentenza UE C-132/16. Il diritto di detrazione è inoltre riconosciuto, in ragione del loro probabile futuro acquisto, per l’importazione di beni “coperti” da un contratto di consigment stock (risoluzione n. 346/E/2008 e risposta a interpello n. 509/E/2021).