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Bonus sanificazione al 30% delle spese da giugno ad agosto

Pubblicato il 11 novembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il credito d’imposta sanificazione estiva spetta per intero ovvero in misura pari al 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati oltre che per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19 sostenute a favore di coloro che hanno prestato attività lavorativa presso i soggetti beneficiari. In ogni caso, il credito d’imposta è limitato a 60.000 euro. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 309145/2021 del 10 novembre, conferma il procedimento già utilizzato lo scorso anno che prevede l’indicazione del credito d’imposta direttamente nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, di ciascun richiedente.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).