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Green pass al datore, allarme privacy

Pubblicato il 12 novembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La possibilità, inserita dal Senato nel decreto legge 127/2021 ora all’esame della Camera, che un dipendente consegni copia del green pass al datore di lavoro e sia esentato dai controlli fino alla scadenza dello stesso «presenta talune criticità». A scriverlo è il Garante della privacy in una segnalazione firmata dal presidente Pasquale Stanzione e indirizzata a Parlamento e Governo.
Il primo aspetto evidenziato è relativo alle conseguenze sull’efficacia del sistema green pass. Quest’ultimo, si legge nel documento, è «efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità». Se non si controlla la certificazione, che dovrebbe essere aggiornata in base alla stato del titolare, non si può accertare ad esempio che lo stesso magari è diventato positivo. Questo, dal punto di vista del trattamento dei dati personali, contrasta con il principio di esattezza stabilito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera d, del regolamento Ue 2016/679. Ma in merito alla revoca temporanea del green pass ricordiamo che, il 10 novembre nel corso del question time alla Camera, il ministro della Salute Roberto Speranza ha affermato che si sta ancora lavorando per renderla effettiva.
Sotto il profilo normativo, prosegue il Garante, il considerando 48 del regolamento Ue 2021/953 prevede espressamente la non conservazione dei dati personali usati per il controllo del green pass, se il certificato non è utilizzato per scopi medici. Il Garante ricorda che, in base alla scadenza, si può capire se è stato rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione o tampone, aspetti tutelati da garanzie di riservatezza. Inoltre, al datore di lavoro dovrebbe essere preclusa la conoscenza di «condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali» e di conseguenza la consegna del green pass pare «poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica».
A livello italiano, il divieto di raccolta dei dati dell’intestatario del green pass, se non quelli strettamente necessari alla gestione di sanzioni e assenze, è stato stabilito dal Dpcm del 17 giugno 2021, e non è consentita la conservazione del Qr code.
Infine, secondo il Garante, non può ritenersi legittima la conservazione della certificazione verde sulla base di un consenso implicito del lavoratore, ritenendo pienamente disponibile il relativo diritto. «Dal punto di vista della protezione dei dati personali...il consenso in ambito lavorativo non può, infatti, ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso».
E, se anche i certificati potessero essere conservati, ne deriverebbe la necessità di trattarli adeguatamente, anche dal punto di vista della sicurezza, con relativi oneri aggiuntivi per i datori di lavoro.

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