La CTP di Reggio Emilia, con la sentenza n. 237/I/2021, ha affermato che, in tema di società di comodo, l’assenza dell’interpello preventivo o il suo esito negativo non genera conseguenze per il contribuente che può sempre dimostrare in sede giudiziale, senza alcuna preclusione, le ragioni per la disapplicazione della norma antielusiva