Notizia

Inesistente solo il credito fittizio non rilevabile con il 36-bis e 36-ter

Pubblicato il 17 novembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34445/2021, ha statuito che per credito inesistente deve intendersi il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non risulti riscontrabile mediante l’attività di liquidazione e controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973 nonché dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 marzo 2026
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).

Scadenza del 31 marzo 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di febbraio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte...

Scadenza del 31 marzo 2026
Enti non commerciali variazione dati mod. eas

Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2025, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati,...

Scadenza del 31 marzo 2026
Bonus pubblicità 2026

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / ...