La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34445/2021, ha statuito che per credito inesistente deve intendersi il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non risulti riscontrabile mediante l’attività di liquidazione e controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973 nonché dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972.