La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34483/2021, ha stabilito che la svalutazione di un credito perché ritenuto inesigibile ovvero l’imputazione a perdita non sono operazioni che potrebbero consentire indebiti vantaggi al contribuente: la deducibilità è subordinata alle valutazioni degli amministratori nel rispetto dei doveri di veridicità e correttezza per la redazione del bilancio.