Il giudice del registro del Tribunale di Roma in un decreto del 25 agosto 2021, ha affermato che l’amministrazione delle società di persone può essere affidata anche a un soggetto che non ricopra la qualità di socio. Fa eccezione solo la società in accomandita semplice, per la quale il Legislatore ha esplicitamente previsto che unicamente i soci accomandatari possano assumere la carica di amministratore.