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Pensioni e retribuzioni indebite Inps recuperate al netto delle imposte

Pubblicato il 23 novembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Le pensioni, le altre prestazioni previdenziali, ma anche le retribuzioni indebite saranno richieste indietro dall’Inps al netto delle imposte trattenute al momento dell’erogazione.
La circolare 174/2021 spiega come procederà al recupero delle somme indebitamente erogate, nonché tassate, in anni precedenti, cioè come Inps applicherà il sistema di ripetizione dell’indebito al netto delle imposte, introdotto dall’articolo 150 del Dl 34/2020.
In base all’articolo 10, comma 2-bis, del Tuir, gli importi che in fase di erogazione hanno subito la ritenuta fiscale (pensioni, indennità previdenziali varie, retribuzioni), sono restituiti (in anni successivi) al soggetto erogatore già al netto delle imposte, e non più trattati come onere deducibile secondo il comma 1, lettera d-bis del medesimo articolo 10. Quest’ultimo sistema di recupero della tassazione, precisa l’Inps, continuerà a essere applicato per la ripetizione di prestazioni non assoggettate a ritenuta fiscale, quali pensioni e assegno sociale, pensioni di invalidità , maggiorazioni sociali.
Rifacendosi alle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate nella circolare 8/2021, l’Inps chiarisce che l’importo delle ritenute da nettizzare sarà determinato, per ciascuna annualità, applicando all’importo lordo l’aliquota media ottenuta rapportando ritenute e addizionali e il reddito imponibile, utilizzando i valori dell’intero anno e non quelli delle eventuali singole mensilità oggetto di recupero.
Il pensionato, nelle comunicazioni di restituzione dell’indebito, troverà pertanto l’indicazione di due importi, uno lordo che corrisponde alla prestazione rilevatasi indebita (ad esempio per cumulo di più prestazioni) e uno netto, corrispondente a quello lordo nettizzato dalle imposte (Irpef e addizionali), che dovrà restituire a rate.
L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, recupererà le ritenute fiscali all’epoca versate, attraverso il credito d’imposta pari al 30% delle somme nette ricevute, una volta che sia stato definitivamente accertato il diritto alla ripetizione dell’indebito (per decorrenza termini per presentare il ricorso, ad esempio), indipendentemente dall’effettiva restituzione.
Infine, nella circolare viene chiarito che il previgente sistema di recupero al lordo delle imposte sarà applicato per i rapporti già definiti al 19 maggio 2020 (per esempio quando a quella data è già stata notificata al destinatario la nota di debito e avviate le relative procedure di recupero).

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