L’Inps, con il messaggio n. 4131/2021, in riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 2, D.L. 146/2021, per effetto del quale il termine di 150 giorni dalla notifica va applicato alle cartelle di pagamento dell’Agente della riscossione notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, ha precisato che l’estensione da 60 a 150 giorni per il pagamento, senza oneri aggiuntivi, delle cartelle vale solo per i provvedimenti emessi dall’Agenzia delle entrate.