L’estensione da 60 a 150 giorni per il pagamento, senza oneri aggiuntivi, delle cartelle vale solo per i provvedimenti emessi dall’agenzia delle Entrate.
La precisazione è stata fornita dall’Inps con il messaggio 4131/2021 , in riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 2 del decreto legge 146/2021, per effetto del quale il termine di 150 giorni dalla notifica va applicato alle cartelle di pagamento dell’agente della Riscossione notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.
L’esclusione delle somme dovute all’istituto di previdenza dalla proroga è conseguenza del fatto che il Dl 146/2021 non fa riferimento alla riscossione di somme dovute all’Inps tramite notifica di un avviso di addebito con valore esecutivo, emesso sulla base dell’articolo 30 del Dl 78/2010. Questa lettura delle norme è stata confermata dai ministeri dell’Economia e del Lavoro a seguito di formale richiesta da parte dell’istituto.
Il termine allungato è stato introdotto a fronte del fatto che lo scorso 31 agosto si è concluso il periodo di sospensione dell’attività di riscossione introdotto dal Dl 73/2021, come auspicato dalle commissioni Finanze di Camera e Senato il mese scorso tramite risoluzioni indirizzate al Governo.