La CTP di Aosta, con la sentenza n. 46/2021, ha affermato che ai fini della corretta fruizione del credito ricerca e sviluppo, l’innovazione relativa all’investimento può consistere anche nell’adozione di conoscenze e capacità esistenti che comunque apportano una novità per l’impresa. Non deve necessariamente trattarsi della creazione di nuove conoscenze nel settore di appartenenza. In ogni caso il credito inesistente è quello fittizio, creato ad arte.