Notizia

La svolta sui crediti inesistenti si riflette sui termini d’accertamento

Pubblicato il 29 novembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il credito d’imposta è inesistente se non solo è mancante uno o più degli elementi costitutivi dello stesso, ma se tale mancanza è altresì astrattamente contestabile con le procedure dei controlli automatizzati. Con la sentenza n. 34443/2021, la Cassazione ha fatto finalmente chiarezza. Gli effetti di tali pronunce si ritiene non mancheranno di influenzare le prassi dell’Agenzia delle entrate, specie sul piano sanzionatorio (per l’inesistenza la sanzione va dal 100 al 200%, mentre la non spettanza è colpita con il 30%). Il D.L. 157/2021 è intervento di recente sui termini decadenziali degli avvisi di recupero. Quest’ultimo risulta disciplinato dall’articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004 in relazione alla «riscossione dei crediti indebitamenti utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione». Nella maggioranza dei casi, cioè quando il credito risulta non spettante, il termine decadenziale dell’avviso di recupero è lo stesso dell’atto di accertamento ordinario, cioè – ora – quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Soltanto che, anziché al momento di presentazione della dichiarazione, occorre “guardare” il momento di utilizzo del credito (Cassazione n. 4153/2018).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 aprile 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento seconda rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine...

Scadenza del 16 aprile 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).