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La svolta sui crediti inesistenti si riflette sui termini d’accertamento

Pubblicato il 29 novembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il credito d’imposta è inesistente se non solo è mancante uno o più degli elementi costitutivi dello stesso, ma se tale mancanza è altresì astrattamente contestabile con le procedure dei controlli automatizzati. Con la sentenza n. 34443/2021, la Cassazione ha fatto finalmente chiarezza. Gli effetti di tali pronunce si ritiene non mancheranno di influenzare le prassi dell’Agenzia delle entrate, specie sul piano sanzionatorio (per l’inesistenza la sanzione va dal 100 al 200%, mentre la non spettanza è colpita con il 30%). Il D.L. 157/2021 è intervento di recente sui termini decadenziali degli avvisi di recupero. Quest’ultimo risulta disciplinato dall’articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004 in relazione alla «riscossione dei crediti indebitamenti utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione». Nella maggioranza dei casi, cioè quando il credito risulta non spettante, il termine decadenziale dell’avviso di recupero è lo stesso dell’atto di accertamento ordinario, cioè – ora – quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Soltanto che, anziché al momento di presentazione della dichiarazione, occorre “guardare” il momento di utilizzo del credito (Cassazione n. 4153/2018).

Prossime scadenze

Calendario
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Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
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Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

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Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).