Il credito d’imposta è inesistente se non solo è mancante uno o più degli elementi costitutivi dello stesso, ma se tale mancanza è altresì astrattamente contestabile con le procedure dei controlli automatizzati. Con la sentenza n. 34443/2021, la Cassazione ha fatto finalmente chiarezza. Gli effetti di tali pronunce si ritiene non mancheranno di influenzare le prassi dell’Agenzia delle entrate, specie sul piano sanzionatorio (per l’inesistenza la sanzione va dal 100 al 200%, mentre la non spettanza è colpita con il 30%). Il D.L. 157/2021 è intervento di recente sui termini decadenziali degli avvisi di recupero. Quest’ultimo risulta disciplinato dall’articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004 in relazione alla «riscossione dei crediti indebitamenti utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione». Nella maggioranza dei casi, cioè quando il credito risulta non spettante, il termine decadenziale dell’avviso di recupero è lo stesso dell’atto di accertamento ordinario, cioè – ora – quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Soltanto che, anziché al momento di presentazione della dichiarazione, occorre “guardare” il momento di utilizzo del credito (Cassazione n. 4153/2018).