Dal 12 novembre scorso, per effetto del Decreto Antifrodi 157/2021 (articolo 1), il visto di conformità incrocia molto più spesso la strada dei bonus edilizi. Non cambiano i soggetti abilitati ad apporre il visto. Un’altra conferma riguarda il tipo di verifiche da fare. Il comma 11, articolo 119, Decreto Rilancio e il nuovo comma 1-ter dell’articolo 121 dispongono che il visto ha a oggetto i «dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta». Inoltre, il comma 13 dell’articolo 119 obbliga il professionista che appone il visto (ai fini superbonus) a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati, nonché della polizza per la responsabilità civile stipulata da questi ultimi. I controlli da eseguire sono relativi a soggetti beneficiari, tipologie di immobili oggetto degli interventi, tipologie di intervento, ammontare delle spese sostenute e modalità di pagamento e presenza di asseverazioni e attestazioni ove richieste.