Il concordato semplificato introdotto dal D.L. 118/2021 è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa del tutto nuovo, differente e alternativo rispetto al concordato preventivo. Può accedervi l’imprenditore in difficoltà che si sia avvalso della procedura di composizione negoziata, nel caso in cui l’esperto dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma che non è stato possibile risolvere la crisi con gli strumenti negoziali previsti dall’articolo 11, D.L. 118/2021. A questo punto l’imprenditore può presentare al giudice una proposta di concordato per cessione dei beni se è possibile liquidare celermente il patrimonio senza pregiudizio per i creditori. Per l’omologa del concordato semplificato non sono necessari: il voto di approvazione dei creditori, la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati e la fissazione di soglie minime di soddisfazione del ceto chirografario. Questa celerità non limita la tutela dei creditori, anche e soprattutto alla luce della nuova normativa europea che tende sempre più ad attribuire a tale tutela la natura del diritto di proprietà con conseguenti ricadute sulla tutela giurisdizionale.