Il cambio di regole previsto per l’esterometro dal 2022 impone un attento monitoraggio delle procedure da parte degli operatori. Per le operazioni dal 1° gennaio 2022, non si dovranno più utilizzare i codici “tipo documento” riservati all’esterometro, bensì quelli previsti per le fatture elettroniche. Tale precisazione è fondamentale in relazione alle operazioni passive. Dal punto di vista pratico, poi, cambiano anche le tempistiche dell’adempimento. La trasmissione dei dati non avverrà più con periodicità trimestrale, bensì per le operazioni attive, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi e per quelle passive, secondo le specifiche tecniche aggiornate, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento (in caso di operazioni intra-Ue) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE). Con stretto riferimento all’esterometro, l’invio dei dati relativi agli acquisti deve avvenire entro il 15 del mese successivo: a quello di ricezione della fattura, per gli acquisti intracomunitari e per quelli di beni già in Italia da soggetti Ue; a quello di consegna-spedizione (salvo posticipazione degli effetti traslativi), per gli acquisti di beni già in Italia da soggetti extra UE (si rammenta che le operazioni con bolletta doganale sono comunicate facoltativamente); a quello di ricezione della fattura, per gli acquisti intracomunitari di servizi; a quello del momento di effettuazione per gli acquisti di servizi da extra-Ue (in generale, ultimazione della prestazione per i servizi “generici” e pagamento del corrispettivo per quelli “specifici”), considerando che, a seconda dei casi, possono rilevare i pagamenti anticipati e l’emissione anticipata della fattura.