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Nuovo domicilio in malattia da comunicare al datore

Pubblicato il 30 novembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La modifica del domicilio durante i giorni di assenza dal lavoro per malattia deve essere comunicata anche al datore di lavoro. Non è sufficiente che il lavoratore abbia tempestivamente comunicato la variazione all’Inps, perché il vincolo di subordinazione nei confronti del datore permane (anche) nel periodo in cui la prestazione è sospesa a causa di malattia.
La Cassazione ha espresso questo principio (sentenza 36729/2021 , depositata il 25 novembre) nel perimetro di una causa che il dipendente licenziato per assenza ingiustificata aveva promosso sul presupposto che la variazione del domicilio comunicata all’Inps soddisfacesse per intero l’obbligo imposto dal contratto collettivo nazionale. Per il lavoratore non era necessario che la medesima informazione fosse da lui trasferita al datore di lavoro, in quanto solo sull’ente di previdenza ricade il potere di controllo diretto sullo stato di salute durante la malattia.
Non è di questo avviso la Corte di legittimità, per la quale la variazione dell’indirizzo di reperibilità non soddisfa solo la necessità di poter effettuare le visite domiciliari di controllo nelle fasce (mattina e pomeriggio) in cui il lavoratore è tenuto ad essere in casa. Durante il congedo di malattia non si interrompe il sinallagma contrattuale e il dipendente è soggetto alla subordinazione del datore di lavoro, nei cui confronti deve essere parimenti effettuata la comunicazione del cambio di domicilio.
È ben vero che la verifica sulle condizioni di salute non appartiene al datore di lavoro, bensì agli organi ispettivi dell’Inps abilitati alle visite domiciliari. È altrettanto vero, tuttavia, che il datore deve essere messo nelle condizioni di esercitare il potere di controllo, che è diretta emanazione del vincolo della subordinazione, anche nei periodi di malattia del dipendente.
La circostanza che la prestazione lavorativa sia sospesa in pendenza di malattia non è dirimente, perché l’esercizio del potere di controllo datoriale si esprime anche in altre direzioni. La Cassazione osserva, in proposito, che, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, che non competono al datore, quest’ultimo può procedere ad accertamenti da cui emergano la insussistenza della malattia o la sua inidoneità a impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Questo passaggio della motivazione consente di agganciare la sentenza della Cassazione ai precedenti approdi della giurisprudenza sugli accertamenti tramite le agenzie investigative. Pensiamo al caso in cui venga accertato che durante la malattia il lavoratore non è presso il domicilio, ma svolge attività in concorrenza con quella del datore di lavoro. Le aule di giustizia hanno fornito numerosi esempi, come anche quello del lavoratore che, sempre in malattia, andava a giocare al pallone o a fare gite in motocicletta.
Gli accertamenti delle agenzie sono, in altre parole, espressione del potere di controllo datoriale durante il congedo di malattia. È in questo contesto che va letta l’affermazione della Corte di legittimità per cui il potere datoriale di controllo non viene meno durante il congedo per malattia.
L’obbligo di reperibilità verso il datore di lavoro durante la malattia costituisce espressione del dovere di cooperazione del lavoratore e si impone quale osservanza dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro.

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