Con il decreto ministeriale n. 193 del 30 settembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuto in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili in base alle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, con riferimento al contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta.
La disciplina in vigore prevede le seguenti “quote di riserva”:
- 1 disabile per le imprese dai 15 ai 35 dipendenti
- 2 disabili per le imprese dai 36 ai 50
- il 7% dei lavoratori occupati, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Entro 60 giorni dal momento in cui scatta l'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili i datori di lavoro devono presentare la richiesta di assunzione agli uffici competenti, esclusivamente in via telematica sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali. Non possono usufruire di questo esonero autocertificato i datori di lavoro con classe occupazionale compresa tra i 15 ed i 35 dipendenti.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura (attuale) di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Il decreto ministeriale firmato dal ministro Orlando adegua a 39,21 euro dell'importo del contributo esonerativo a decorrere dal 1° gennaio 2022.