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Fusioni, nell’incorporante le riserve di rivalutazione

Pubblicato il 24 dicembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Nella bozza di circolare pubblicata il 23 novembre 2021 in tema di rivalutazione e riallineamento l’Agenzia delle entrate, con riferimento a una scissione, afferma che le riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta non possono annoverarsi fra quelle «tassabili solo in caso di distribuzione» di cui all’articolo 172, comma 5, Tuir. Alle stesse conclusioni l’Agenzia delle entrate è giunta nel caso di fusione quando l’avanzo di fusione non sia capiente per assorbire la riserva di rivalutazione presente nel patrimonio dell’incorporata. L’effetto di tale interpretazione è che la società incorporante o beneficiaria dovrà ricostituire la riserva in sospensione d’imposta iscritta dall’incorporata o attribuita alla beneficiaria utilizzando, in caso di incapienza dell’eventuale avanzo, le rispettive riserve disponibili (denominandole a tal fine) e il rispettivo capitale sociale (non vincolato ai fini fiscali). L’eventuale ulteriore eccedenza è tassata in capo all’incorporante o alla beneficiaria.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).