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Fusioni, nell’incorporante le riserve di rivalutazione

Pubblicato il 24 dicembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Nella bozza di circolare pubblicata il 23 novembre 2021 in tema di rivalutazione e riallineamento l’Agenzia delle entrate, con riferimento a una scissione, afferma che le riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta non possono annoverarsi fra quelle «tassabili solo in caso di distribuzione» di cui all’articolo 172, comma 5, Tuir. Alle stesse conclusioni l’Agenzia delle entrate è giunta nel caso di fusione quando l’avanzo di fusione non sia capiente per assorbire la riserva di rivalutazione presente nel patrimonio dell’incorporata. L’effetto di tale interpretazione è che la società incorporante o beneficiaria dovrà ricostituire la riserva in sospensione d’imposta iscritta dall’incorporata o attribuita alla beneficiaria utilizzando, in caso di incapienza dell’eventuale avanzo, le rispettive riserve disponibili (denominandole a tal fine) e il rispettivo capitale sociale (non vincolato ai fini fiscali). L’eventuale ulteriore eccedenza è tassata in capo all’incorporante o alla beneficiaria.

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Calendario
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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).