Nella bozza di circolare pubblicata il 23 novembre 2021 in tema di rivalutazione e riallineamento l’Agenzia delle entrate, con riferimento a una scissione, afferma che le riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta non possono annoverarsi fra quelle «tassabili solo in caso di distribuzione» di cui all’articolo 172, comma 5, Tuir. Alle stesse conclusioni l’Agenzia delle entrate è giunta nel caso di fusione quando l’avanzo di fusione non sia capiente per assorbire la riserva di rivalutazione presente nel patrimonio dell’incorporata. L’effetto di tale interpretazione è che la società incorporante o beneficiaria dovrà ricostituire la riserva in sospensione d’imposta iscritta dall’incorporata o attribuita alla beneficiaria utilizzando, in caso di incapienza dell’eventuale avanzo, le rispettive riserve disponibili (denominandole a tal fine) e il rispettivo capitale sociale (non vincolato ai fini fiscali). L’eventuale ulteriore eccedenza è tassata in capo all’incorporante o alla beneficiaria.