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Esonero contributivo per turismo, commercio e spettacolo

Pubblicato il 01 dicembre 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Entro il prossimo 11 dicembre 2021 le imprese dei settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio e dello spettacolo che intendono fruire dello specifico esonero contributivo devono presentare domanda all'Inps in via telematica.
Le istruzioni sono state fornite dall'istituto previdenziale con la circolare dell'11 novembre 2021 n. 169 a seguito dell'autorizzazione concessa dalla Commissione europea trattandosi di un aiuto di stato.
Sono interessati al beneficio ai datori di lavoro dei seguenti settori, anche se non rivestono la qualifica di impresa:
  • turismo;
  • stabilimenti termali;
  • commercio.
Gli altri soggetti coinvolti sono le imprese e gli enti che operano nei settori creativo, culturale e dello spettacolo, identificati nelle attività indicate di seguito con i relativi codici ateco:
59.14: attività di proiezione cinematografica;
93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
91.02.00 attività di musei;
91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.
L'esonero contributivo è strettamente connesso all'utilizzo degli ammortizzatori sociali nel primo trimestre del 2021. Infatti, è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 riparametrata su base mensile e fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021. In pratica si tratta di calcolare l'ammontare della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati, riassumibile nella seguente formula: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro applicata alla (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) moltiplicato per le ore di trattamento fruite moltiplicato per 2.
In caso di pagamento diretto dell'Inps dell'integrazione salariale, la misura dell'esonero è pari a:
aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro applicata alla (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) moltiplicata per le ore di trattamento fruite per 2.
Gli interessati devono presentare richiesta dell'esonero all'Inps entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare 11 novembre 2021 citata. Dato che la scadenza cade di sabato, dovrebbe slittare al primo lavorativo cioè il 13 dicembre 2021.
Per la procedura occorre accedere nel sito web dell'Inps, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", dove è disponibile il modulo di istanza on-line"SOST.BIS_ES".
Le informazioni da specificare nella domanda sono:
  • codice fiscale dell'azienda che intende fruire dell'esonero;
  • matricola aziendale;
  • dimensioni dell'impresa (micro, piccola, media o grande);
  • ammontare dell'esonero di cui si richiede l'autorizzazione.
L'ammissione al beneficio, oltre alla sussistenza dei presupposti, soprattutto soggettivi, è legato alla capienza delle risorse finanziarie. Pertanto, l'Inps accantonerà cautelativamente gli importi richiesti e verificherà che tali importi siano coerenti rispetto alle ore di integrazione salariale del primo trimestre 2021.
La misura ammessa sarà quella risultante dai conteggi dell'Inps e non quella indicata dal richiedente. Ciò comporta che quest'ultimo potrà comunque ricorrere contro la decisione dell'istituto previdenziale entro 30 giorni dalla ricezione dell'esito dell'istruttoria, accedendo direttamente al modulo di domanda ""SOST.BIS_ES".

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